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Francostars
KING (2750 post)
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amoledonne:

Francostars stiamo ormai cavillando sul sesso degli angeli
passiamo oltre
Buon inizio settimana

Questo e' il mio punto di vista e purtroppo non ho trovato una giurisprudenza in merito.
Franco
amoledonne
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Francostars stiamo ormai cavillando sul sesso degli angeli
passiamo oltre
Buon inizio settimana
Francostars
KING (2750 post)
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amoledonne:

Comprendi però che un conto sono gemiti che provengano da un'auto parcheggiata sul suolo pubblico un altro da un appartamento
Sfido trovare un agente di PS (salvo che spinto da moto di tremenda invidia), a cui richiesto di intervenire, suoni alla porta di una casa a fronte di "inequivocabili rumori" salvo che questi non siano tali da disturbare la pubblica quiete

Sottolineo il fatto che la legge in merito specifica il luogo e non il suolo nel quale avvengono gli atti osceni e soprattutto non si parla di facoltà udibili, bensì visive, con il posto esposto al pubblico.
In altre parole, i gemiti dovrebbero essere non condizionanti sulla questione del reato in discussione.
Franco
amoledonne
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Comprendi però che un conto sono gemiti che provengano da un'auto parcheggiata sul suolo pubblico un altro da un appartamento
Sfido trovare un agente di PS (salvo che spinto da moto di tremenda invidia), a cui richiesto di intervenire, suoni alla porta di una casa a fronte di "inequivocabili rumori" salvo che questi non siano tali da disturbare la pubblica quiete
Francostars
KING (2750 post)
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amoledonne:

Su un automezzo auto, camper che sia parcheggiato sulla pubblica via nonostante non abbia letto le sentenze da te citate, potrei nutrire qualche dubbio in caso di suoni equivoci provenienti dagli stessi nonostante la mancanza di elementi visivi.
Quantomeno il rischio di una bussata ai vetri da parte di operatore PS non è così remoto

Giustamente, la legge afferma luogo esposto al pubblico e non certo luogo dal quale si sente il tutto. Sarebbe la stessa cosa un appartamento dal quale si sentono i relativi gemiti, anche dall'esterno del relativo condominio in luogo pubblico, ovvero da una villetta.
Se la PS bussa, bisogna rivestirsi ed uscire, ma in tal caso non sussisterebbe nulla di illecito.
Franco
amoledonne
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Su un automezzo auto, camper che sia parcheggiato sulla pubblica via nonostante non abbia letto le sentenze da te citate, potrei nutrire qualche dubbio in caso di suoni equivoci provenienti dagli stessi nonostante la mancanza di elementi visivi.
Quantomeno il rischio di una bussata ai vetri da parte di operatore PS non è così remoto
Francostars
KING (2750 post)
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amoledonne:

Francostars permettimi ma manifesto seri dubbi che il proprio appartamento possa essere luogo esposto al pubblico, nonostante da esso possano provenire gemiti e mugulii

Ne ravviso, ove la cosa superi i normali limiti di civile convivenza e sopportazione, si possa configurare nel reato di disturbo della quiete pubblica

Certo! L'appartamento, come il Camper/Roulotte e l'autovettura con i vetri coperti, se non si nota quello che avviene al suo interno, non può essere classificato come luogo esposto al pubblico, nonostante si sentano muogli o gemiti provenire dalla medesima postazione.
PS. Le Sentenze della Cassazione nel mio commento precedente sono: n. 37129 del 2003, 6340 del 2006 e 30242 del 2011.
Franco
amoledonne
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Francostars permettimi ma manifesto seri dubbi che il proprio appartamento possa essere luogo esposto al pubblico, nonostante da esso possano provenire gemiti e mugulii

Ne ravviso, ove la cosa superi i normali limiti di civile convivenza e sopportazione, si possa configurare nel reato di disturbo della quiete pubblica
Francostars
KING (2750 post)
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dudificator:

Dovresti dimostrare che ci si è andati ad imboscare lì dietro al distributore col preciso intento di venire sorpresi nel compiere l'atto, mentre nella realtà è tutto l'opposto in quanto si tratta di un punto buio, nascosto ed in orario di chiusura dell'esercizio.
Una coppia che va in camporella sotto le finestre di una scuola in terreno privato anche inaccessibile al pubblico, già potrebbe assimilarsi di più a quanto paventi.

Certo, però qualsiasi vettura può passare occasionalmente in zona ed illuminare la medesima area, esattamente come un parcheggio senza luci, ma asfaltato, oppure la parte vicino ad una strada (Sentenze Cassazione n. IDXc1c21011fb3cdb0d02e1cd9457881332 63402006 e IDX6887628726b2c123b5bfc47320a1d55b
Di recente e' stato introdotto un comma in più all'articolo 527 del Codice Penale, il quale afferma: "La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano".
Franco
dudificator
Full Member (15 post)
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Francostars:

dudificator:
Dipende. Da molti fattori. Se ti capita di assistervi perché la scena (cioè l'atto sessuale, non il semplice andirivieni) è ben visibile dalla pubblica via allora direi che il tuo pensiero è fondato.
Viceversa ci sono molte altre cose da considerare, non ultima che il distributore in questione possa essere area privata o in concessione.

Se tale fosse area privata, sarebbe comunque aperta al pubblico e siccome sussiste fortemente il rischio che qualcuno assista a quest'oscenità, come ho già scritto, in tal caso abbiamo il dolo eventuale del fatto in merito, punibile con la reclusione da tre mesi a tre anni (art. 527 comma primo del Codice Penale).


Dovresti dimostrare che ci si è andati ad imboscare lì dietro al distributore col preciso intento di venire sorpresi nel compiere l'atto, mentre nella realtà è tutto l'opposto in quanto si tratta di un punto buio, nascosto ed in orario di chiusura dell'esercizio.
Una coppia che va in camporella sotto le finestre di una scuola in terreno privato anche inaccessibile al pubblico, già potrebbe assimilarsi di più a quanto paventi.
Francostars
KING (2750 post)
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dudificator:
Dipende. Da molti fattori. Se ti capita di assistervi perché la scena (cioè l'atto sessuale, non il semplice andirivieni) è ben visibile dalla pubblica via allora direi che il tuo pensiero è fondato.
Viceversa ci sono molte altre cose da considerare, non ultima che il distributore in questione possa essere area privata o in concessione.

Se tale fosse area privata, sarebbe comunque aperta al pubblico e siccome sussiste fortemente il rischio che qualcuno assista a quest'oscenità, come ho già scritto, in tal caso abbiamo il dolo eventuale del fatto in merito, punibile con la reclusione da tre mesi a tre anni (art. 527 comma primo del Codice Penale).
Franco
dudificator
Full Member (15 post)
K+ 2 | K- 17
vortexx:

E' atto osceno se ti beccano i puffi dietro ai distributori di benzina, a chiavare con una otr outdor?
Io penso di si, ma mi capita sempre di più di assistere a scene di questo tipo....


Dipende. Da molti fattori. Se ti capita di assistervi perché la scena (cioè l'atto sessuale, non il semplice andirivieni) è ben visibile dalla pubblica via allora direi che il tuo pensiero è fondato.
Viceversa ci sono molte altre cose da considerare, non ultima che il distributore in questione possa essere area privata o in concessione.
sagese
Wannabe (0 post)
K+ 3 | K- 22
vortexx:

E' atto osceno se ti beccano i puffi dietro ai distributori di benzina, a chiavare con una otr outdor?
Io penso di si, ma mi capita sempre di più di assistere a scene di questo tipo....


direi proprio di si
il fatto che ne vedi tanti e' dato solo dalla presenza al mondo di molti imbecilli che pensano di essere "intoccabili" dalla legge...finché non li beccano naturalmente
Francostars
KING (2750 post)
K+ 469 | K- 569
amoledonne:

La mia memoria mi porta ad una sentenza di anni fa in cui si configurava l'atto osceno in luogo pubblico la sola "percezione" del commettere il reato
Sempre a memoria, la questione si basava sulla denuncia di PU nei confronti di una coppia che su un'auto aveva consumato in luogo pubblico, nonostante tutti i vetri fossero mascherati da giornali.
Ma i mugulii provenienti dall'interno venivano intepretati dal PU come svolgimento inequivocabile dell'atto
ah queste menti peccaminose !
Non ricordo la sentenza

Non ho trovato in Rete questa sentenza. Comunque, dovrebbe essere la stessa cosa in appartamento, dal quale i rumori connessi potrebbero essere sentiti all'esterno di questo. In effetti, la legge afferma di luoghi esposti al pubblico e non certo udibili; tanto che di recente la Cassazione con le pronunce n. 37129 del 2003, 6340 del 2006 e 30242 del 2011, ha affermato che bisogna coprire i vetri dell'autovettura alcova, almeno per evitare gli atti osceni dolosi.
Franco
Francostars
KING (2750 post)
K+ 469 | K- 569
TrivellaMan:

Ciao Franco star! Qui però si intende all'aperto, non sulla macchina. Secondo me ? ancora peggio

Leggermente peggio, siccome all'interno dell'autovettura con i vetri trasparenti si è meno visibili rispetto all'aperto.
Franco
amoledonne
Hero Member (775 post)
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La mia memoria mi porta ad una sentenza di anni fa in cui si configurava l'atto osceno in luogo pubblico la sola "percezione" del commettere il reato
Sempre a memoria, la questione si basava sulla denuncia di PU nei confronti di una coppia che su un'auto aveva consumato in luogo pubblico, nonostante tutti i vetri fossero mascherati da giornali.
Ma i mugulii provenienti dall'interno venivano intepretati dal PU come svolgimento inequivocabile dell'atto
ah queste menti peccaminose !
Non ricordo la sentenza
TrivellaMan
Full Member (25 post)
K+ 5 | K- 14
Ciao Franco star! Qui però si intende all'aperto, non sulla macchina. Secondo me ? ancora peggio
amoledonne
Hero Member (775 post)
K+ 275 | K- 415
Ricordo un film su Napoli con De Crescenzo, molto divertente, in cui esisteva parcheggio a pagamento dove fornivano giornali per coprire i vetri ed ogni confort, pure il caffè.
Qualcuno mi ha detto che esiste o esisteva realmente
Diavoli di napoletani, i geni della libera imprenditoria (mal applicata)
Francostars
KING (2750 post)
K+ 469 | K- 569
amoledonne:
In ogni caso se non mutata recentemente la legge (mi pare risalga al periodo degli anni di piombo) prevede che possano essere oscurati solo i vetri posteriori ed il lunotto, pena il sequestro del veicolo
E' stato testato in passato, ma attualmente applicato agli specchietti retrovisori di alcune auto (vedi Audi VW), un vetro a cristalli liquidi che se percorso da una bassa tensione li faceva annerire, in funzione anti calore oltre che x privacy, probabilmente non introdotto per alti costi o problemi tecnici

Ho trovato la Circolare Ministeriale 1689/M360 dell'8 maggio 2002, la quale disciplina l'applicazione delle pellicole ai cristalli degli autoveicoli. Però, tale divieto riguarda unicamente quelle permanenti, applicate anche quando il relativo automezzo e' in marcia e non certo quando e' fermo in sosta/fermata. In più, al fine di rendere opaci i cristalli delle auto alcove e rispettare il Codice Penale, bisogna utilizzare materiali per nulla trasparenti.
Franco
amoledonne
Hero Member (775 post)
K+ 275 | K- 415
Francostars:

giuseppetubi:

E io me compro i vetri fumè...

Anche i vetri oscurati dovrebbero essere coperti, siccome non sono proprio opachi.

In ogni caso se non mutata recentemente la legge (mi pare risalga al periodo degli anni di piombo) prevede che possano essere oscurati solo i vetri posteriori ed il lunotto, pena il sequestro del veicolo
E' stato testato in passato, ma attualmente applicato agli specchietti retrovisori di alcune auto (vedi Audi VW), un vetro a cristalli liquidi che se percorso da una bassa tensione li faceva annerire, in funzione anti calore oltre che x privacy, probabilmente non introdotto per alti costi o problemi tecnici
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