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Francostars
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mapoiallafine:

a me hanno colpito queste perchè non ne ero al corrente:
– Al contrario, non è vietato, per una prostituta, ricevere i propri clienti nella propria abitazione, in quanto il domicilio ove costei vive non viene considerato come “casa di prostituzione”.

– Non è punibile penalmente la persona che eserciti la prostituzione per strada, a meno che:
1) lo faccia con abiti molto succinti o con pose oscene: in tal caso, commette un oltraggio al pubblico pudore;
2) inviti i passanti, con parole o gesti, al libertinaggio (in tal caso viene applicata una sanzione amministrativa di 92€ circa);
3) consumi i rapporti sessuali in macchina e in luoghi comunque accessibili al pubblico.
- Giustamente, qualsiasi luogo chiuso dove esercita una sola prostituta non viene considerato Casa di Prostituzione; se però in quest'ultima è presente una od altre colleghe in più, le quali lavorano in via abituale nello stesso posto chiuso, si ha la detta condizione, anche se il relativo immobile è una dimora abitativa di una delle meretrici in merito.

- Esattamente:
1) si viola l'articolo 726 del Codice Penale, salvo i glutei scoperti in via parziale (Sentenza Cassazione 39860 del 2104),
2) si viola l'articolo 5 della Legge 75 del 1958 "Merlin",
3) si viola l'articolo 527 del Codice Penale tra fattore doloso e colposo. Il primo si ha quando si sta in mostra, ovvero con possibilità concreta di essere notati, come in un parcheggio asfaltato anche se buio, il secondo quando si sta in posti ed orari particolari, tanto da non voler essere chiaramente visibili. Con le Sentenze n. 37129 del 2003, 6340 del 2006 e 30242 del 2011, la Cassazione ha affermato che gli amplessi in autoveicoli possono essere tollerati se i relativi vetri sono completamente appannati, oppure coperti.
In merito, richiamo questo:  http://gnoccaforum.com/esco…
Franco
Supermaxieroe
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Francostars:

s'intende qualsiasi luogo chiuso in cui abitualmente esercitano il meretricio più prostitute.
E' giusto quindi pensare che se si va con una ragazza che è sola in casa tecnicamente non si sta commettendo nessun reato mentre se si va da una ragazza che divide l'appartamento con un'altra ragazza allora si sta commetteendo un'illecito in quanto si è in una casa di prostituzione ?
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mapoiallafine
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a me hanno colpito queste perchè non ne ero al corrente:
– Al contrario, non è vietato, per una prostituta, ricevere i propri clienti nella propria abitazione, in quanto il domicilio ove costei vive non viene considerato come “casa di prostituzione”.

– Non è punibile penalmente la persona che eserciti la prostituzione per strada, a meno che:
1) lo faccia con abiti molto succinti o con pose oscene: in tal caso, commette un oltraggio al pubblico pudore;
2) inviti i passanti, con parole o gesti, al libertinaggio (in tal caso viene applicata una sanzione amministrativa di 92€ circa);
3) consumi i rapporti sessuali in macchina e in luoghi comunque accessibili al pubblico.
Francostars
KING (2852 post)
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Sottolineo che con la Sentenza n. 33160 del 2013 la Cassazione ha dichiarato nuovamente che per Casa di Prosituzione sussistono i relativi requisiti indicati dalla vecchia regolamentazione antecedente la Legge 75 del 1958 "Merlin" (art. 190 e 191 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), secondo la quale per tale s'intende qualsiasi luogo chiuso in cui abitualmente esercitano il meretricio più prostitute.
Franco
mapoiallafine
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Articolo interessante:
  http://www.laleggepertutti.…
La prostituzione – che consiste nell’avere rapporti sessuali con altra persona in cambio di un compenso – è un’attività moralmente considerata deplorevole, ma non è vietata dalla legge.

 
Vediamo, nel dettaglio, quali condotte collegate alla prostituzione sono considerate illecite e quali invece non lo sono.

– È illecito agevolare o favorire la prostituzione o indurre alla prostituzione altre persone. Anche il solo accompagnare una prostituta sul luogo prescelto per la sua attività può costituire favoreggiamento alla prostituzione.

– Di conseguenza, compie una condotta penalmente sanzionata chi tiene case di prostituzione, poiché, così facendo, inevitabilmente finisce per favorire e indurre altre persone alla prostituzione.

È considerata “casa di prostituzione” una abitazione adibita appositamente a tale scopo, a prescindere da quanto sia grande o da quante persone vi esercitino l’attività di meretricio. Così, è illecito tenere un immobile anche per una sola donna.

– Al contrario, non è vietato, per una prostituta, ricevere i propri clienti nella propria abitazione, in quanto il domicilio ove costei vive non viene considerato come “casa di prostituzione”.

– Non è punibile penalmente la persona che eserciti la prostituzione per strada, a meno che:

1) lo faccia con abiti molto succinti o con pose oscene: in tal caso, commette un oltraggio al pubblico pudore;

2) inviti i passanti, con parole o gesti, al libertinaggio (in tal caso viene applicata una sanzione amministrativa di 92€ circa);

3) consumi i rapporti sessuali in macchina e in luoghi comunque accessibili al pubblico.

– È punibile colui che gestisca un hotel, un bar, una pensione, un centro estetico, una discoteca e sia consapevole, tollerandolo, che delle persone esercitino il meretricio all’interno della propria attività commerciale.


Una importante sintesi del tema è fornita da una sentenza del Tribunale di Padova . Ivi si chiarisce che l’esercizio della prostituzione – che di per sé, come detto, non costituisce reato – integra comunque un’attività riprovata dall’ordinamento. Pertanto essa può essere il presupposto per l’irrogazione di una misura preventiva come il foglio di via, quando nel caso concreto, avvenga con modalità tali da far presumere il compimento di retati contro i minorenni o contro la sanità e la sicurezza. Dette modalità non possono essere considerate il semplice esercizio del meretricio sulla pubblica via.
Moscarossa