Giustamente, i potenziali reati relativi, come quelli d'abuso d'ufficio e truffa aggravata, sono puniti con la fattispecie del "delitto" (reclusione e/o multa) e non si prevede alcuna punizione se questi vengono compiuti con colpa, cioè "distrattamente". L'unico modo per non far chiamare a propria discolpa quest'ultima condizione, dovrebbe essere proprio il fatto di non aver cambiato nella sostanza la connessa normativa locale, dopo una qualsiasi correlata Sentenza della Magistratura passata ingiudicato, che ha defintio chiaramente "non conforme ai principi generali dell'Ordinamento" il decreto regolamentare in questione.
Scusa Francostar,non vorrei entrare troppo in dettaglio ma non capisco per quale motivo la responsabilità dell'amministratore si applichi solo in caso di reiterazione del provvedimento a seguito di sentenza passata in giudicato e non per sola logica conseguenza della suddetta sentenza. In parole semplici. se io pubblico amministratore sono una capra ed emano una disposizione contraria ai principi generali dell'ordinamento (e della logica direi io) quindi contra-lege sono o dovrei essere responsabile in quanto, se capra sono, dovrei accertarmi presso terzi dell'idoneità o meno del provvedimento. Ricordo che una volta si diceva "la legge non ammette ignoranza" ma forse oggi bisognerebbe inserire "ad esclusione dei pubblici amministratori"
Un caso nel quale si potrebbe richiamare gli estremi penali suddetti, sarebbe quello in cui il TAR emani un decreto di sospensiva in merito ed il relativo Sindaco eroghi nuovamente un'Ordinanza completamente uguale alla precedente, immediatamente dopo.
Franco
