...per chi volesse leggerla...
Ordinanza n. 48
in data 06 08 2015
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA - CONTRASTO DELLA PROSTITUZIONE IN STRADA
IL SINDACO
Preso atto preliminarmente che già con l’ordinanza sindacale n. 759 del 14 07 2009 si era inteso contrastare la prostituzione su strada e dato atto che tale provvedimento, ovviamente non risolutivo, aveva dispiegato effetti positivi anche consentendo alle Forze di Polizia dello Stato ed alla Polizia Municipale gli opportuni interventi di contrasto.
Preso atto della sentenza n. 115 del 04 04 2011 con la quale la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
Dato atto che in conseguenza di quanto sopra la citata ordinanza è stata disapplicata stante la dichiarata illegittimità costituzionale dei presupposti normativi posti a suo fondamento.
Rilevata la recrudescenza di comportamenti che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano e che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano (ad esempio: abbigliamento indecoroso, esibizione di nudità, ecc), emersa dall’attività di controllo della Polizia Municipale e dalle segnalazioni dei cittadini;
Rilevato ulteriormente che nelle zone del territorio del Comune di Asti sia pubbliche che private ma facilmente accessibili dall’area pubblica, a seguito dell’esercizio dell’attività di meretricio, vengono quotidianamente rinvenuti rifiuti accessori all’attività consistenti in materiale anticoncezionale permeato da liquido organico che possono determinare grave pericolo per la salute pubblica;
Valutati gli ovvi effetti del fenomeno sulla percezione di sicurezza urbana e sul senso di abbandono suscitato negli abitanti delle zone interessate.
Atteso che quanto sopra risulta particolarmente pregiudizievole per la città di Asti e per la comunità cittadina, in quanto nel periodo ricompreso tra i mesi di maggio ed ottobre si svolgono eventi e manifestazioni, anche di rilievo nazionale, quali ad esempio: Festeggiamenti Patronali, Stima del Palio, Festival delle Sagre, Douja d’Or, Palio della Città di Asti, Fiera d’Autunno e Notti Bianche.
Valutato, altresì, come sarebbe assolutamente controproducente limitare la vigenza dell’ordinanza sindacale esclusivamente a determinate aree del territorio comunale, in quanto, così operando, si determinerebbe un immediato trasferimento del fenomeno nelle zone non tutelate dal provvedimento amministrativo.
Atteso che il Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale, secondo la normativa vigente, anche in ottemperanza al disposto di cui al c. 2 art. 823 del Codice Civile, deve tutelare sia la salute pubblica che i beni che fanno parte del demanio pubblico, adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;
Visti i commi 1 e 4 dell’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125.
Visto l’art. 7-bis del sopra citato decreto legislativo.
Visto l’articolo 2 lett. d) - e) del decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità nonché i comportamenti, come la prostituzione su strada, che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati.
Ritenuto che sussistano i presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente ovvero, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza) e, dall'altro, l'impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità

;
ORDINA
1. in tutto il territorio del Comune di Asti è fatto divieto a chiunque di esercitare l’attività di meretricio sulla pubblica via e in tutte le adiacenze ad essa, che siano soggette a pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, in considerazione del fatto che tale attività è lesiva della pubblica decenza, per se stessa ed anche per le modalità in cui essa può manifestarsi, quali abbigliamento indecoroso e/o esibizione di nudità, ed in quanto detta attività, turbando gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione degli stessi, determina pericolo per la sicurezza urbana ed inoltre contribuisce al verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, in quanto le persone praticanti l’esercizio della prostituzione producono rifiuti e residui organici, che quotidianamente vengono rilevati nei luoghi da loro abitualmente frequentati;
1. in tutto il territorio del Comune di Asti è fatto divieto a chiunque di esercitare la contrattazione di prestazioni sessuali a pagamento, svolta anche a bordo dei veicoli in circolazione, sulla pubblica strada e in tutte le adiacenze ad essa che siano soggette a pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, onde impedire turbativa alla circolazione stradale e quindi alla pubblica sicurezza, mediante fermata o arresto anche temporaneo del veicolo e, onde impedire il verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, in quanto le persone praticanti l’esercizio della prostituzione producono rifiuti e residui organici, che quotidianamente vengono rilevati nei luoghi da loro abitualmente frequentati;
2. è fatto divieto ai conducenti di veicoli, su tutto il territorio comunale, di effettuare fermate, anche di breve durata, di accostarsi, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, al fine di richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l’intenzione di esercitare prestazioni sessuali;
3. i comportamenti di cui ai punti 1, 2 e 3 sono oggetto di divieto, in considerazione delle caratteristiche di contingibilità ed urgenza della presente Ordinanza, fino al 31 ottobre 2015, con riserva di riproporre analogo provvedimento al fine di una più sistematica ed efficace azione di contrasto dei fenomeni che ne costituiscono la motivazione.
AVVERTE
che, fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da altre specifiche disposizioni normative, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500 euro. Eventuali scritti difensivi in ordine alla contestazione o notificazione delle violazioni, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 11 1981 n. 689, potranno essere presentati al Sindaco nei tempi e nei modi di legge.
DA’ ATTO
che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 comma 4 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stato preventivamente inviato al Prefetto di Asti per quanto di competenza anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
MANDA
• Alla Questura di Asti, al Comando Provinciale Carabinieri di Asti, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, al Corpo Polizia Municipale di Asti per la vigilanza ed i controlli di competenza.
• Alla Segreteria del Comune per la pubblicazione all’Albo Pretorio.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.