Penso nel primo caso citato. Potrebbe essere ipotizzato il reato di esercizio di casa di prostituzione, oppure anche quello di favoreggiamento reale di reato (rispettivamente: Legge 75/1958 articolo 3 n.1 ed articolo 379 del Codice Penale), anche se a compiere il fatto in questione sono delle altre persone, come accade per la stessa coinquilina della prostituta della quale ci si avvale.
Grazie Franco,
Puntuale e gentilissimo come sempre. Se possibile, approfitto ancora della tua disponibilità perché nell'intervento precedente ho dimenticato un dettaglio, che forse è utile a chi legge.
Immagino parliamo di rischi abbastanza remoti, ma rischia qualcosa di più il punter che va dalla ragazza con coinquilina rispeto a quello che si reca da una ragazza che abita da sola?
Grazie ancora
Franco
