La norma punisce il comportamento di chi, con denuncia (in senso generico) diretta all'Autorità Giudiziaria - o ad altra Autorità che a questa abbia l'obbligo di riferirne -, ovvero simulando le tracce di un reato, incolpa taluno di un reato nella consapevolezza dell'innocenza di questo.
Si parla comunemente di calunnia formale e calunnia materiale per distinguere le due diverse ipotesi previste dalla norma (presentazione di denuncia ovvero simulazione di un reato).
Oggetto della falsa incolpazione deve necessariamente essere un reato, sia esso delitto o contravvenzione. Può trattarsi indifferentemente di un reato mai esistito, ovvero di un reato commesso da altri.
Caratteristica indefettibile del delitto è la direzione personale dell'incolpazione: è necessario, cioè, che del reato sia incolpato qualcuno indicato con nome e cognome, ovvero con altre indicazioni sufficienti ad identificarlo.