Facendo un copia/incolla sul commento della pagina del mio sito:
A volte i Comuni istituiscono delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) in certe aree del rispettivo territorio senza una buona motivazione per eseguire queste; ovvero spesso tali luoghi d’accesso interdetto ai non residenti sono svolte per contrastare il meretricio su strada. Di conseguenza, si sono verificati dei divieti abbastanza paradossali, quali appunto quello di transito alla periferia di piccoli paesi in orari notturni ed addirittura su vie sterrate.
Una disposizione non uguale ma simile alle suddette è stata emessa dalla Giunta Comunale di Milano con una relativa Delibera nel centro dello stesso capoluogo lombardo in zona “Paolo Sarpi”, dove è presente una grossa attività commerciale, che viene svolta in via principale da cittadini cinesi. Quest’ultimi contro il succitato Decreto hanno fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della medesima città, il quale con la Sentenza n. 1682/2013 ha affermato che le Zone a Traffico Limitato possono essere istituite solo in “certe condizioni particolari per la tutela della salute, della viabilità e dell’ordine pubblico, senza alcuna discriminazione sociale” ai sensi dell’articolo 7 comma 1 lettera b e comma 9 del Codice della Strada ed anche dell’articolo 12 della Legge 248/2006. Di conseguenza, la medesima autorità giudicante ha dichiarato illecito il connesso divieto, con l’eliminazione del citato provvedimento della Giunta Comunale milanese, che ha istituito questa ZTL; il tutto anche seguendo i parametri di “logicità e ragionevolezza” degli atti amministrativi, come chiarificato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 285/2009.
Con ciò, chiunque venisse sanzionato per aver violato il divieto d’accesso notturno alla periferia di un paese e persino istituito in una strada sterrata, può benissimo impugnare il relativo verbale di contravvenzione in un ricorso, al fine di far stornare la connessa sanzione.
Franco
A volte i Comuni istituiscono delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) in certe aree del rispettivo territorio senza una buona motivazione per eseguire queste; ovvero spesso tali luoghi d’accesso interdetto ai non residenti sono svolte per contrastare il meretricio su strada. Di conseguenza, si sono verificati dei divieti abbastanza paradossali, quali appunto quello di transito alla periferia di piccoli paesi in orari notturni ed addirittura su vie sterrate.
Una disposizione non uguale ma simile alle suddette è stata emessa dalla Giunta Comunale di Milano con una relativa Delibera nel centro dello stesso capoluogo lombardo in zona “Paolo Sarpi”, dove è presente una grossa attività commerciale, che viene svolta in via principale da cittadini cinesi. Quest’ultimi contro il succitato Decreto hanno fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della medesima città, il quale con la Sentenza n. 1682/2013 ha affermato che le Zone a Traffico Limitato possono essere istituite solo in “certe condizioni particolari per la tutela della salute, della viabilità e dell’ordine pubblico, senza alcuna discriminazione sociale” ai sensi dell’articolo 7 comma 1 lettera b e comma 9 del Codice della Strada ed anche dell’articolo 12 della Legge 248/2006. Di conseguenza, la medesima autorità giudicante ha dichiarato illecito il connesso divieto, con l’eliminazione del citato provvedimento della Giunta Comunale milanese, che ha istituito questa ZTL; il tutto anche seguendo i parametri di “logicità e ragionevolezza” degli atti amministrativi, come chiarificato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 285/2009.
Con ciò, chiunque venisse sanzionato per aver violato il divieto d’accesso notturno alla periferia di un paese e persino istituito in una strada sterrata, può benissimo impugnare il relativo verbale di contravvenzione in un ricorso, al fine di far stornare la connessa sanzione.
Franco