Non commetti nessun reato ad andare a letto con una minorenne di 17 anni
609quater. Atti sessuali con minorenne. (1) — Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, (2) il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni (3).
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci (4).
Se è prostituzione lo stesso (induzione è ben diversa da "atti sessuali":
600bis. Prostituzione minorile. (1) — Chiunque induce (2) alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro (3).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a cinquemilacentosessantaquattro euro. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto (4).
Nitimur in vetitum semper cupimusque negatum.