Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale della Repubblica Italiana n. 17 del 22 gennaio 2016, il Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016.
Di seguito s’elencano i vecchi articoli del Codice Penale, relativi agli illeciti in questione:
Art. 527. Atti osceni.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
La pena e’ aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206.
Di seguito sono descritti i nuovi relativi articoli (ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 6 D.Lgs. 8 del 2016) le cui modifiche saranno in vigore dal 06 febbraio 2016:
Art. 527. Atti osceni.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30000
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto e' commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.
Orbene, si può notare che, a prescindere dal comma secondo del rinnovato articolo 527 in merito, che e’ rimasto inalterato, le sanzioni penali suddette sono state sostituite da quelle amministrative e quindi esse stesse, anche se molto salate, hanno cambiato la giurisdizione giudicante, passando a quella civile. In tal modo non si avrà l’iscrizione della relativa sanzione nel Casellario Giudiziario penale e di conseguenza, nemmeno nel certificato dello stesso Organo giuridico.
L’Ente preposto ad emanare le suddette sanzioni amministrative sarà il Prefetto, come già avviene per il caso dell’articolo 527 comma terzo del Codice Penale; quindi, se si volesse contestare il verbale relativo, bisognerà scrivere una tesi difensiva all’Autorità suddetta, magari negando l’applicazione degli atti osceni dolosi (art. 527 comma primo C.P.), erroneamente supposti al posto di quelli colposi (art. 527 comma terzo C.P.), se si sta in zone isolate e buie, ovvero in quest’ultima condizione perfino la non sussistenza di alcun fatto illecito. Se successivamente lo stesso Prefetto riterrà infondata questa tesi difensiva, il medesimo invierà al trasgressore in questione l’Ordinanza Ingiunzione di pagamento, che si potrà impugnare al Giudice competente, con magari i medesimi motivi di discolpa. In quest’ultimo caso, la Prefettura sarà obbligata a consegnare alla Cancelleria del detto Magistrato tutta la documentazione almeno dieci giorni prima dell’inizio della prima udienza connessa, pena l’accoglimento del relativo ricorso della parte ricorrente in merito.
Ricordo anche che le sanzioni amministrative, pur essendo nella giurisdizione civile, seguono i principi generali del diritto penale e quindi, nei casi di atti osceni in luoghi appartati, anche di giorno, oppure per gli atti contrari alla pubblica decenza, come vestirsi di sole scarpe e borsetta lungo le strade extraurbane in orario notturno e non serale, potrebbe far scaturire la neo non punibilità per tenuità del corrispondente fatto (art. 131bis del Codice Penale). Difatti, qualche Giudice di Pace ha recentemente dichiarato nullo i verbali dell’autovelox, siccome il connesso trasgressore ha oltrepassato il relativo limite di velocità di solo qualche km/h. Perciò, pure tale fattore potrebbe essere utilizzato per la suddetta tesi difensiva.
Comunque, visto e considerato che le sanzioni amministrative in questione sono fin troppo elevate, anche se, ai sensi dell’articolo 10 comma primo della Legge 689 del 1981 le dette penalizzazioni non possono essere superiori a 300VU, sarebbe sempre meglio osservare i suggerimenti delle Sentenze della Cassazione n. 37129 del 2003, 6340 del 2006 e 30242 del 2011, le quali affermano che gli illeciti degli atti osceni in autovettura in pubblica vista, sono esclusi se i vetri del medesimo veicolo sono appannati, ovvero coperti.
In più, le sanzioni amministrative in tema sarebbero proprio evitabili, anche con un bel ricorso al Giudice di Pace in merito, ovvero al Tribunale Ordinario se il massimo edittale della corrispondente sanzione supera i 310VU-7 (art. 6 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 150 del 2011 Sottolineo che in tal ultimo caso, previsto per la violazione dell’articolo 527 comma primo, si può sempre non essere assistiti legalmente (art. 6 comma 9 dello stesso D.Lgs. suddetto), tranne che sicuramente, a differenza del Giudice di Pace, per il Magistrato Ordinario si dovrà pagare un contributo unificato un po’ più elevato.
Inoltre, tutti coloro che hanno avuto condanne definitive per i reati dei vecchi articoli 527 comma primo e 726 del Codice Penale, avranno la cancellazione di queste dal Casellario Giudiziale ed anche dal connesso certificato penale, siccome entrerà in vigore la così detta “abolitio criminis” in merito.
Naturalmente in ambito OTR, non solo le pays residenti all’estero e nulla tenenti in Italia non pagheranno mai niente, avendo difficilmente ripercussioni in merito, ma esse stesse sicuramente tenderanno ad imboscarsi con i propri punters non molto distanti dal ciglio della strada d’adescamento in questione, ovvero in zone non molto nascoste, al fine di sentirsi più al sicuro da eventuali rapinatori. Di conseguenza, bisognerà far attenzione, visto che le sanzioni amministrative in merito non sono per nulla basse.
Riassumendo in generale, i punti di difesa per contestare eventuali non gravosità di atti osceni e contrari alla pubblica decenza sono i seguenti:
- Non sussistenza di alcun fatto illecito, per essere stati lontano dalla vista pubblica;
- Atti osceni in luoghi pubblici/aperti al pubblico/esposti al pubblico colposi e non dolosi, per essere stati lontano dalla vista pubblica;
- Tenuità del fatto e quindi non pagamento della connessa sanzione per essere stati lontano dalla vista pubblica ed essersi messi nudi in atteggiamento adescatorio su una strada extraurbana ed in orario notturno 23.00 - 07.00 quando vige per i mezzi di telecomunicazione una fascia temporale non più a tutela dei minori, nella quale e’ possibile utilizzare un linguaggio contrario alla pubblica decenza e mandare in onda film vietati ai minori di anni quattordici.
Spero di essere stato chiaro e comprensivo in tutto.
Franco