Quando si trattava di un’imputazione penale ai comuni non interessava avviare una procedura da cui non avrebbero tratto vantaggio economico (peraltro la componente pecuniaria della condanna era allora irrisoria) e che aveva buona probabilità di chiudersi con un nulla di fatto per prescrizione (visti i tempi della giustizia). Quindi la depenalizzazione degli atti osceni, per certi aspetti, è stato un abile stratagemma, perché ha eliminato la rilevanza penale, ma ha dilatato in modo abnorme l’entità della condanna pecuniaria. In secondo luogo perché laddove prima doveva necessariamente svolgersi un processo penale, adesso interviene la semplice (e più veloce) sanzione amministrativa, inflitta eventualmente anche dalla polizia locale. E la conseguenza reale è che i comuni si sono ritrovati in mano un nuovissimo e temibile strumento di persecuzione del sesso stradale, di cui stanno facendo largo uso e abuso, come dimostra la singolare epidemia di casi in tutta Italia.
Posso dire che la somma della sanzione amministrativa in questione non viene erogata a beneficio dell'erario comunale, dove s'è svolto il fatto illecito in merito, ma di quello statale. Non è certo una violazione del Codice della Strada, ovvero di un'Ordinanza Sindacale o Regolamento di Polizia Locale, oppure di divieto di stazionamento previsto dal nuovo Decreto Legge 14 - 2017 (Legge 48 - 2017 ).
Inoltre anche in caso di reato, la Polizia Locale ha sempre l'obbligo della relativa denunica alla Procura competente.
Franco