- Giustamente, qualsiasi luogo chiuso dove esercita una sola prostituta non viene considerato Casa di Prostituzione; se però in quest'ultima è presente una od altre colleghe in più, le quali lavorano in via abituale nello stesso posto chiuso, si ha la detta condizione, anche se il relativo immobile è una dimora abitativa di una delle meretrici in merito.
a me hanno colpito queste perchè non ne ero al corrente:
– Al contrario, non è vietato, per una prostituta, ricevere i propri clienti nella propria abitazione, in quanto il domicilio ove costei vive non viene considerato come “casa di prostituzione”.
– Non è punibile penalmente la persona che eserciti la prostituzione per strada, a meno che:
1) lo faccia con abiti molto succinti o con pose oscene: in tal caso, commette un oltraggio al pubblico pudore;
2) inviti i passanti, con parole o gesti, al libertinaggio (in tal caso viene applicata una sanzione amministrativa di 92€ circa);
3) consumi i rapporti sessuali in macchina e in luoghi comunque accessibili al pubblico.
- Esattamente:
1) si viola l'articolo 726 del Codice Penale, salvo i glutei scoperti in via parziale (Sentenza Cassazione 39860 del 2104),
2) si viola l'articolo 5 della Legge 75 del 1958 "Merlin",
3) si viola l'articolo 527 del Codice Penale tra fattore doloso e colposo. Il primo si ha quando si sta in mostra, ovvero con possibilità concreta di essere notati, come in un parcheggio asfaltato anche se buio, il secondo quando si sta in posti ed orari particolari, tanto da non voler essere chiaramente visibili. Con le Sentenze n. 37129 del 2003, 6340 del 2006 e 30242 del 2011, la Cassazione ha affermato che gli amplessi in autoveicoli possono essere tollerati se i relativi vetri sono completamente appannati, oppure coperti.
In merito, richiamo questo: http://gnoccaforum.com/esco…
Franco
