Considerato che esiste il neo articolo 131 bis del Codice Penale sulla non punibilità del fatto tenue, che i principi generali del diritto penale si applicano anche alle sanzioni amministrative e che il tutto è stato confermato dal Giudice di Pace di Vasto, con la relativa Sentenza n. 268 del 2015, la quale ha trattato una contravvenzione di un autovelox con eccesso minino di velocità in merito, annullando il relativo verbale, posso affermare che tale tesi difensiva potrebbe valere anche per le normative locali anti OTR. Ovviamente, nella connessa tenuità del fatto, come ad esempio: essere trovati a parlare semplicemente per strada, senza compiere alcun disagio, oppure appartati in zone isolate con i vetri della propria autolacova appannati o coperti. Il tutto a prescindere dal fatto che la connessa norma regolamentare non venga disapplicata dai relativi magistrati giudicanti, siccome essa stessa non e' conforme ai principi generali dell'ordinamento.
Il ragionamento suddetto, potrebbe valere anche per la sanzione amministrativa degli atti osceni colposi (art. 527 comma terzo del Codice Penale), od anche per quella dell'adescamento scandaloso e/o molesto del meretricio (art. 5 Legge 75 del 1958 "Merlin".
Franco
Il ragionamento suddetto, potrebbe valere anche per la sanzione amministrativa degli atti osceni colposi (art. 527 comma terzo del Codice Penale), od anche per quella dell'adescamento scandaloso e/o molesto del meretricio (art. 5 Legge 75 del 1958 "Merlin".
Franco